L’attività di recupero crediti si basa, di solito, su documenti contabili che il fornitore/creditore possiede e che non sono stati pagati dal ricevente/debitore. La prima mossa che è opportuno effettuare consiste in una formale diffida ad adempiere al debitore entro un determinato termine, di regola 10 o 15 giorni, quanto dovuto. Questa diffida può essere effettuata anche direttamente dalla parte, purché effettuata tramite un mezzo che dia prova di avvenuta ricezione della comunicazione (come ad esempio, il fax, la pec o la raccomandata con ricevuta di ritorno). In caso di mancata risposta alla diffida ovvero di contestazione del credito può essere avviata una fase giudiziale per ingiungere al debitore, attraverso l’ordine del Giudice, di corrispondere il credito. In questa evenienza sono diverse le opzioni che possono attivarsi. Prima di procedere giudizialmente, però, è opportuno fare delle ricerche sui beni aggredibili del debitore per evitare di investire risorse e non ottenere il recupero del credito. La più veloce tra queste possibilità riguarda il decreto ingiuntivo, che consiste in una richiesta, tecnicamente un ricorso, per chiedere al giudice di ingiungere al debitore, cioè ordinare, di pagare quanto risulta dalla prova scritta che si fornirà con il ricorso. Quando il giudice emette l’ordine di pagamento, cioè il decreto ingiuntivo, questo verrà notificato, insieme al ricorso, al debitore. Quest’ultimo, di norma, avrà 40 giorni di tempo per pagare o per opporsi al decreto ingiuntivo. In caso di opposizione si avvierà una causa in cui dovranno essere provato il credito da una parte e il pagamento/inadempimento, dall’altra parte. Se il debitore non propone opposizione, dopo 40 giorni potrà essere avviata la fase esecutiva, con il pignoramento dei beni del debitore.