Un veloce riepilogo sulla “Legge Pinto” per ottenere un risarcimento per eccessiva durata del processo :
3 anni per il primo grado
2 anni per l’appello
1 anno per la Cassazione
Questi sono i termini che pone la legge del 24 marzo 2001, n. 89 (meglio nota come legge Pinto) pone come limiti per una ragionevole durata del processo.
Se queste tempistiche vengono sforate la legge prevede – e disciplina – il diritto di richiedere un’equa riparazione per il danno subito per l’irragionevole durata di un processo.
La legge prevede, all’articolo 2-bis (Misura dell’indennizzo) che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.
Occorre sapere che vi sono poche spese vive per avviare il procedimento volto al riconoscimento del diritto, che per lo più dipende dai documenti e dagli atti presenti nel fascicolo del processo di cui si chiede il risarcimento.
Questo tipo di ricorsi non debbono per forza essere dallo stesso legale che si è occupato del lungo processo, anche perché molti avvocati non si occupano di questo tipo di ricorsi.
La tempistica di queste procedure è abbastanza veloce. Entro un anno dall’avvio (ma spesso anche entro sei mesi) si riesce ad ottenere la somma decisa dal Giudice quale equo indennizzo.