Diritto di Rimborso Volo ( Compensazione ) per ritardo o cancellazione.
Il Regolamento (CE) 261/2004 ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In caso di ritardo (ossia orario di arrivo pari o superiore alle tre ore rispetto a quelle programmate), spetta una compensazione da parte della compagnia aerea (250 euro per distanze fino a 1.500 chilometri, 400 per quelle fra 1.500 e 3.500 chilometri e per i voli intraeuropei di oltre 1.500, 600 per tratte superiori ai 3.500 chilometri).
Solo con la dimostrazione che il ritardo o la cancellazione sono stati causati da una circostanza straordinaria, come sciopero, condizioni climatiche avverse o altre cause non imputabili al vettore, la compagnia può non riconocere alcuna compensazione.
Molte compagnie adducono improbbili ragioni giustificatrici il ritardo o la cancellazione che, però, devono comunque passare il vaglio del gudice per eviare la compensazione.
In ogni caso, nei casi di ritardo di oltre tre ore, il passeggero ha sempre diritto all’assistenza, eventuale pernottamento in hotel compresi i costi di trasferimento.